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Assegno di maternità

Servizio Attivo
L'assegno di maternità concesso dal Comune è pagato da INPS ed è riconosciuto alle mamme che non beneficiano di nessuna indennità di maternità o che percepiscono un'indennità inferiore all'importo del contributo stesso.


A chi è rivolto

I beneficiari sono le madri di minori nati, adottati senza affidamento o in affidamento preadottivo, nonché i padri in caso di decesso/abbandono della madre, adozione/affidamento esclusivi.
Questo assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali e spetta alle madri casalinghe o disoccupate che non siano beneficiarie di alcuna tutela economica della maternità. Qualora la madre fosse beneficiaria di tali trattamenti previdenziali e/o economici legati alla maternità ma di importo inferiore a quello dell’assegno previsto dalla citata normativa, può essere richiesta la differenza fra i due importi.
L’assegno spetta:
– alle cittadine italiane
– alle cittadine comunitarie
– alle cittadine extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno, oppure permesso di lunga durata CE, oppure permesso “unico” Direttiva 2011/98UE, oppure in possesso dello status di rifugiato / protezione sussidiaria.

Descrizione

L'assegno di maternità concesso dal Comune è pagato da INPS ed è riconosciuto alle mamme che non beneficiano di nessuna indennità di maternità o che percepiscono un'indennità inferiore all'importo del contributo stesso.

Come fare

Il diritto all’assegno compete in presenza di determinati requisiti reddituali la cui verifica compete al Comune di residenza. La domanda deve essere presentata in Comune entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso del minore in famiglia, nel caso di adozione o affidamento.

Cosa serve

Devono essere allegati:

  • modulo di domanda comprensivo di informativa privacy debitamente compilato e firmato;
  • copia del titolo di soggiorno valido o se in corso di rinnovo, copia della relativa richiesta il titolo di soggiorno scaduto;
  • copia del documento di identità valido;
  • attestazione ISEE in corso di validità.
Il pagamento sarà effettuato da INPS in un'unica soluzione a mezzo bonifico su conto corrente bancario o postale o libretto o carta prepagata purché dotati di codice IBAN intestato alla richiedente

Cosa si ottiene

L'importo complessivo dell'assegno è pari a € 1.917,3 per i nati (adottati o in affido preadottivo) nell'anno 2023, (assegno mensile di € 383,46 per 5 mensilità).

L'importo complessivo dell'assegno è pari a € 2.020,85 per i nati (adottati o in affido preadottivo) nell'anno 2024, (assegno mensile di € 404,17 per 5 mensilità).

Tale importo viene aggiornato di anno in anno dal Ministero.

Tempi e scadenze



La domanda deve essere inviata entro 6 mesi dalla data di nascita del bambino/a.
A conclusione dell’istruttoria, svolte le verifiche previste, il Comune comunica all’Inps l’esito della domanda in modo che l'Istituto possa procedere all’erogazione.




Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Per la presentazione della domanda rivolgersi al CAF CISL di Vallecrosia (Via Aldo Moro 20) con cui è convenzionato il Comune di Vallecrosia.

Condizioni di servizio

Se il Comune verifica che il beneficio è stato indebitamente corrisposto, deve provvedere alla revoca a far data dal momento dell’indebita corresponsione, trasmettendo comunicazione all’INPS per il recupero delle somme erogate.

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 07/08/2024


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